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Lo studio di progettazione rilascia attestati di prestazione energetica (APE) per edifici residenziali e non residenziali, di nuova costruzione ed esistenti.
Cosa c'è da sapere sull'APE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con la Legge n° 90/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°181 del 03/08/2013, sono state apportate diverse modifiche nell'ambito delle certificazioni energetiche.
Si è passati infatti dal vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) al nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE).
QUANDO E' OBBLIGATORIO IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
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L'APE è fornito a cura del costruttore o dal committente, nel caso di: nuova costruzione e immobili sottoposti a ristrutturazioni atte a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile.
Viene compilato da un tecnico abilitato e per molti comuni deve essere allegato alla documentazione redatta a corredo della richiesta del certificato di agibilità.
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L'APE è prodotto a cura del venditore -
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L'APE è prodotto a cura del proprietario o locatore. Si precisa che l'obbligo sussiste solo se si è in presenza di un nuovo contratto di locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione.
Resta esonerato, quindi, dall'obbligo di rilascio dell'APE il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6/06/2013 (data dell'entrata in vigore del DL 63/2013).
Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario.
Per i contratti di locazione, si ha l'obbligo di allegare la fotocopia del libretto della caldaia.
Nel caso il libretto non viene allegato, l'attestato di prestazione energetica ha validità pari ad anni 1 dalla redazione.
IN QUALI CASI L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NON DEVE ESSERE PRODOTTO?
L'APE non deve essere prodotto per:
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SANZIONI
Le sanzioni previste sono:
1. Il direttore dei lavori: costui rischia di incorrere in una multa variabile dai 1.000 ai 6.000 euro se insieme alla dichiarazione di fine lavori di un cantiere non presenta al Comune l’APE.
2. Il professionista tecnico che rilascia un Attestato di Prestazione Energetica non conforme è punito con una sanzione variabile dai 700 ai 4.200 euro.
3. Salatissima la sanzione a carico dei costruttori o del proprietario di un immobile di nuova costruzione o ristrutturato che non redige l’APE: la multa oscilla da 3.000 fino a 18.000 euro.
4. Per il proprietario di un immobile ceduto in locazione, senza che sia stata eseguita la certificazione energetica e sia stato redatto l’APE, la sanzione va da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 1.800 euro (leggi anche Dalla certificazione alla prestazione energetica: scatta l’obbligo anche per gli affitti).
5. oggetto di possibili sanzioni sono anche coloro che negli annunci di affitto e/o compravendita anche di singole unità immobiliari non indicano la classe energetica. Questa mancanza comporta una sanzione che oscilla dai 500 ai 3.000 euro.
6. Infine, anche in caso di compravendita di una unità immobiliare va prestata molta attenzione. Infatti, il venditore che non fornisce l’Attestato di Prestazione Energetica rischia un salasso minimo di 3.000 euro e uno massimo di 18.000 euro.
LA SCADENZA DELL'APE
L'APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere rinnovata ad ogni intervento di ristrutturazione che ne modifica il criterio di assegnazione della classe (esempio sostituzione infissi, cappotto termico ecc.)
Si ricorda a tutti i lettori che lo Studio di Progettazione rilascia gli Attestati di Prestazione Energetica.
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